“Bonus bebè” – Assegnazione del contributo di natalità

Il Responsabile del Settore Sociale, in coerenza con gli obiettivi di incentivare la residenza e la natalità nei piccoli comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, di cui all’art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità del 2022), la legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (legge di stabilità del 2023), nella tabella A, ha destinato, per la medesima finalità e per l’esercizio finanziario dell’anno 2023, la somma complessiva di euro 20.350.000.

La misura prevede la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni che, alla data del 31 dicembre 2020, contavano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Il contributo è previsto per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2023 e per garantire la continuità dell’erogazione ai beneficiari del 2022, in ottemperanza alla norma che prevede il bonus fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Tali emolumenti vengono corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio, nato adottato o in affido preadottivo nel 2023, e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell’ISEE del nucleo familiare; il contributo deve essere erogato in continuità per i nati nel 2022.

Possono presentare la domanda per l’ “assegno di natalità” i nuclei familiari, anche monogenitoriali, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, per ogni figlio:
– nato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell’affido, qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.
– che abbia beneficiato del contributo per il 2022 e che abbia mantenuto tutti i requisiti di accesso anche nel 2023.

I genitori destinatari dei benefici economici devono:
– essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;
– essere residenti in uno dei comuni della Regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2020 avevano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
– avere trasferito la residenza in un comune con meno di 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio;
– avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022 o nel 2023, anche in adozione o affido preadottivo;
– almeno uno dei genitori deve avere la residenza e la coabitazione insieme al bambino;
– non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
– essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del beneficio;
– esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari. Il contributo ammonta a euro 600 mensili, per il primo figlio nato nell’anno, e a euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo. Il contributo è erogato dalla data di nascita del minore (se il o i genitori già risiedono nel comune) o dalla data di trasferimento della residenza nel comune. Il contributo sarà riconosciuto anche negli successivi e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

La domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata:
– dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
– dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo;
– dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
– dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

La domanda compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Borore debitamente sottoscritte, dovranno essere accompagnate da:
– copia del documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità dei richiedenti;
– istanza per la richiesta del contributo resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci;
– autocertificazione nascita del minore;
– autocertificazione Stato di famiglia;
– fotocopia delle coordinate Iban Bancarie o Postali rilasciate dagli Enti preposti.

La domanda di partecipazione, corredata di tutti i documenti richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente entro e non oltre le ore 13:00 del 05.01.2024, all’ufficio protocollo del Comune di Borore secondo una delle seguenti modalità:
– tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.borore.nu.it in formato PDF. Si precisa che non verranno ammesse istanze presentate in altri formati quali immagini, fotografie, ecc…;
– tramite e-mail all’indirizzo info@comune.borore.nu.it in formato PDF. Si precisa che non verranno ammesse istanze presentate in altri formati quali immagini, fotografie, ecc…;
– consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Borore dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.